Dettaglio Notizia

Controlli accessibilità

Trentino Riscossioni. Clicca per saltare subito al contenuto

Combinazione colori

Dimensioni testo

Ricerca

RSS

RSS

Notizia

24 Jan 24/01/2013 01:00

Esonero dal pagamento della tassa automobilistica provinciale

L'art. 13 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 è intervenuto aggiungendo al comma 6-ter dell'art. 4 della L.P. 10/1998 la previsione dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'esenzione verrà applicata per i primi 5 anni ai veicoli immatricolati nuovi. Ai sensi della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, si intende per "veicolo elettrico ibrido" un veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell’energia installate a bordo: a) un carburante di consumo, b) un dispositivo di accumulazione dell’energia elettrica (ad esempio batteria, condensatore, volano/generatore ecc.).

Vai all'archivio

Comunicazioni

Vai all'archivio
Accetti i cookie? Utilizzando il sito Portale dei servizi al cittadino, il visitatore accetta la presente policy in materia di cookies. Sì, accetto No, desidero maggiori informazioni