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IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive

  1. Introduzione
  2. Imposta
  3. Circolari e Normative
  4. Sanzioni
  5. FAQ
  6. Contenzioso

Introduzione

L’imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita dal Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, che ha stabilito la spettanza dell’imposta a favore della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato. Il predetto decreto ha attribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di disciplinare con legge le procedure applicative dell’imposta, nonché di variare l’aliquota di imposta nel limite massimo di un punto percentuale.

In attuazione dei poteri attribuiti dal decreto n. 446/97, la Provincia autonoma di Trento è intervenuta con l’articolo 11, comma 1, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, per prevedere l’affidamento all’Amministrazione finanziaria dello Stato, mediante apposita convenzione, delle attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contabilizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le attività di constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi.

L’Amministrazione provinciale è successivamente intervenuta in materia di IRAP disciplinando, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, la misura dell’aliquota del tributo con le proprie leggi:

 

  • 22 marzo 2001, n. 3
  • 31 dicembre 2001, n. 11
  • 19 febbraio 2002, n. 1
  • 11 giugno 2002, n. 8
  • 30 dicembre 2002, n. 15
  • 12 maggio 2004, n. 4
  • 10 febbraio 2005, n. 1
  • 29 dicembre 2005, n. 20
  • 29 dicembre 2006, n. 11
  • 21 dicembre 2007, n. 23
  • 12 settembre 2008, n.16
  • 28 marzo 2009, n.2

Chiarimenti sull'applicazione dell'imposta sono stati forniti dal Ministero delle Finanze con le circolari 4 giugno 1998, n.141/E e 12 novembre 1998, n. 263/E e dalla Provincia Autonoma di Trento con le  circolari 17 maggio 2002, n. 1 - 18 giugno 2002, n. 2 e 9 giugno 2003, n.1.

Ulteriori informazioni relativamente all'imposta in oggetto, ai relativi adempimenti e alle modalità di versamento possono essere richiesti telefonicamente al Centro di Servizi delle Imposte al numero speciale: 164.74.

Si sottolinea che il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale - con Risoluzione 29 gennaio 2002, n. 1/DPF, nel richiamare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2001, n. 50/E, ha ribadito che poiché "la potestà di accertamento in materia di IRAP è attribuita all'Agenzia delle Entrate " la competenza a gestire gli interpelli compete necessariamente alla medesima Agenzia. Lo stesso principio deve valere, d'evidenza, anche per tutte le tipologie di quesiti relativi al tributo diversi da quelli concernenti la normativa provinciale (nello specifico, quindi le richiamate leggi provinciali 22 marzo 2001 n.3 , 3 1 dicembre 2001 n.11, 19 febbraio 2002 n.1, 11 giugno 2002 n.8, 30 dicembre 2002 n.15, 12 maggio 2004 n.4 e febbraio 2005 n.1 ).

Ove il quesito attenga invece ad aspetti della disciplina oggetto di intervento da parte della Provincia, può correttamente farsi riferimento a:

Provincia Autonoma di Trento

Via Romagnosi 9 - 38122 Trento

Tel. 0461 - 495532

Fax 0461 - 495510

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Imposta

SOGGETTI PASSIVI

 

L’imposta viene applicata nei confronti di chi esercita, in via abituale, un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato. 

I soggetti passivi dell’imposta, come individuati dal Decreto n. 446/97 e dalle successive circolari attuative, sono i seguenti:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione; 

b) gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; 

c) gli enti non commerciali residenti; 

d) le società ed enti di ogni tipo non residenti; 

e)  le amministrazioni pubbliche; 

f) le società in nome collettivo e in accomandita semplice; 

g) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti attività di lavoro autonomo; 

h) le persone fisiche esercenti attività commerciali; 

i) i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ad eccezione dei soggetti in regime IVA di esonero. Ai sensi della stessa norma, non sono soggetti passivi dell’imposta: a) i fondi comunidi investimento; 

b) i fondi pensione; 

c) i gruppi economici di interesse europeo non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; 

d) i venditori a domicilio soggetti a ritenuta definitiva alla fonte, 

e) gli agricoltori con volume d’affari inferiore a 5 milioni (15 se in comuni montani) in regime di esonero da I.V.A. 

f) i percettori di reddito da attività occasionali di lavoro autonomo o impresa.

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BASE IMPONIBILE

 

L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della provincia . Qualora l’attività venga esercitata nel territorio di più regioni o province autonome , la base imponibile viene suddivisa proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti (compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le collaborazioni coordinate e continuative e gli utili erogati agli associati in partecipazione) al personale addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per un periodo di almeno 3 mesi nel territorio di ciascuna regione o provincia autonoma.

 

Attività occasionale in altre regioni o province autonome .

Si considera comunque prodotto nella provincia di Trento il valore della produzione di attività esercitata in altre regioni o province autonome, senza l'impiego - per almeno 3 mesi - di personale, da soggetti passivi che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nel territorio provinciale.

 

Determinazione dell'imposta

L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta le aliquote riportate nell’omonimo foglio.

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ALIQUOTE DI IMPOSTA

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Circolari e Normative

NORMATIVA PROVINCIALE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

CIRCOLARI

 

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Sanzioni

CONTROLLO E SANZIONI

 

CONTROLLO

L’attività di controllo, la rettifica delle dichiarazioni, l’accertamento e l’iscrizione dell’imposta è affidato ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate (gli Uffici delle Entrate e gli Uffici delle Imposte Dirette).

SANZIONI

VIOLAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA
Omessa presentazione della dichiarazione con imposte dovute Dal 120 al 240% l'ammontare dell'Irap dovuta, con minimo di Euro 258
Omessa presentazione della dichiarazione in cui non siano dovute imposte Da Euro 258 a Euro 1.032

Dichiarazione infedele: - imponibile inferiore a quello accertato - imposta inferiore a quella dovuta

Da 1 a 2 volte la maggiore imposta

Dichiarazione irregolare: - mancata conformità al modello approvato dal ministro - omissione di dati necessari per l'individuazione del contribuente o per la determinazione del tributo - omissione di ogni altro elemento necessario per il controllo

Da Euro 258 a Euro 2.065
Mancanza o incompletezza degli atti o dei documenti per i quali è obbligatoria l'allegazione alla dichiarazione ovvero la conservazione o l'esibizione agli uffici Da Euro 258 a Euro 2.065
Omesso o ritardato versamento in acconto o saldo dell'imposta 30% dell'importo non versato più interessi
Omesso o ritardato versamento a seguito di liquidazione di maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 30% dell'importo non versato più interessi

TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione presentata entro 90 gg dal termine ordinario è considerata valida salva l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione nel caso in cui non siano dovute imposte (da Euro 258 a Euro 1.032). Tuttavia, la tardiva presentazione effettuata nei 30 giorni successivi al termine, rientra nella disciplina del ravvedimento operoso con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (= Euro 32,25).

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RISCOSSIONE COATTIVA

 

La riscossione coattiva dell’imposta avviene, sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari.

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FAQ

I professionisti hanno diritto all'agevolazione?

No. Per nuova impresa si intende l'attività di natura imprenditoriale. Il termine "impresa" si riferisce all'impresa commerciale assunta secondo la definizione civilistica e fiscale.

Un'impresa ha spostato la sede dell'attività dal Veneto al Trentino (Mezzolombardo) nell'anno 2000; può usufruire dell'agevolazione come nuova impresa?

Il trasferimento della sede in oggetto si configurerebbe come caso di nuova impresa, ma l'impresa non ha diritto all'agevolazione a causa dell'anno in cui è avvenuto il trasferimento.

Per una società in accomandita semplice costituita a fine 2002, è applicabile l'aliquota agevolata del 3,25% per le nuove iniziative produttive?

Nel caso prospettato non è applicabile l'aliquota agevolata per le nuove iniziative produttive anche se è nata a seguito di conferimento d'azienda da parte di una ditta individuale già operante sul territorio provinciale da prima del 2001.

I professionisti hanno diritto all'agevolazione se svolgono l'attività in un comune appartenente alle aree obiettivo 2?

Sì. L'agevolazione spetta ai soggetti di cui all'art 3, comma 1, lett a), b) e c ) dl n. 446 del 1997, modificato dall'art 1 dl 10 apr. 1998, n. 137, in possesso di stabilimenti, cantieri, uffici, basi fisse, operanti per più di 3 mesi nei predetti comuni.

Un'impresa ha la sede legale in un comune incluso nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, ed ha cantieri in diversi comuni anche non compresi nelle predette aree. Come si opera per l'eventuale applicazione dell'aliquota agevolata?

Si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi redditi assimilati e utili agli associati in partecipazione, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dagli stessi

Spetta l'agevolazione anche per l'attività di agriturismo?

No, per l'agriturismo si applica in ogni caso l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento.

Cosa si intende per “periodo di imposta in corso alla data del (…)”?

Si deve considerare sia l'esercizio che coincide con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), sia l'esercizio in corso alla data considerata (il cui inizio è quindi antecedente al 1° gennaio).

Contenzioso

L'attività contenziosa è prerogativa delle commissioni tributarie.

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