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Imposta Provinciale (2017 e 2018) - abrogata

  1. Introduzione
  2. Pagamenti
  3. Normativa
  4. Contatti
  5. FAQ
  6. Modulistica

Introduzione

Ai sensi dell’art. 16 ter della Legge Provinciale 11 giugno 2002, n. 8, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 , i soggetti che concedono in locazione per uso turistico case o appartamenti sono tenuti al versamento di un’ imposta provinciale stabilita nella misura forfettaria compresa tra 20 e 50 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione (D.P.P. 16 aprile 2015 n. 3-17/leg).

Il comma 2 dell’art. 3 della L.P. 03 agosto 2018 n. 15 ha abrogato, con decorrenza 01 gennaio 2019, l’art. 16-ter   che disciplina l’imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico. Pertanto, l’imposta provinciale relativa all’anno 2018 risulta dovuta con scadenza di pagamento 31/03/2019.

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Pagamenti

CHI DEVE PAGARE

L’imposta provinciale è dovuta da colui che ha presentato la comunicazione degli alloggi per uso turistico prevista dall’art. 37-bis della L.P. n. 7/2002. Pertanto chi offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo deve presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e deve provvedere ai relativi aggiornamenti.

Nel caso in cui siano presentate più comunicazioni successive per il medesimo alloggio per uso turistico, l’imposta è versata da colui che ha presentato l’ultima comunicazione anche se nello stesso anno solare.

Ulteriori informazioni in merito alla comunicazione sono disponibili al seguente link http://www.turismo.provincia.tn.it/operatori_ricettivo/Alloggi_turistici/

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QUANTO PAGARE

La misura dell’imposta è determinata dal regolamento di esecuzione nella misura fissa di 25 euro per ciascun posto letto collocato in case, appartamenti o parti di essi e per ciascun anno solare.

L’imposta, applicabile in ciascuno degli ambiti turistici, può essere incrementata rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della deliberazione della Giunta Provinciale.

Le tariffe in vigore per l'anno 2018 sono le seguenti:

Delibera G.P. N 2307 DD 28/12/2017

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QUANDO PAGARE

Il versamento deve essere effettuato per ogni annualità entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento utilizzando il bollettino freccia allegato all’avviso di pagamento che è inviato da Trentino Riscossioni S.p.A., a mezzo posta ordinaria, presso l’indirizzo di recapito indicato nel CAT (censimento degli alloggi turistici).

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RAVVEDIMENTO (omesso, insufficiente, tardivo pagamento)

Ai sensi del comma 7 dell’art. 16-bis della Legge Provinciale n. 8 del 11/06/2002, " l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta da parte del soggetto passivo, nonché l’omesso, insufficiente riversamento dell’imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471".

Il contribuente ha diritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, a una riduzione della sanzione se regolarizza la sua posizione prima della notifica di atti impositivi (“Ravvedimento”).

Per poter beneficiare dell’istituto del ravvedimento è necessario effettuare il pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

SANZIONI RIDOTTE – art. 13 D.lgs 472/1997

 

INTERESSI

Oltre alla tassa e alla sanzione vanno versati, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza, anche gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, nella misura del:

Gli interessi sono calcolati sulla tassa dovuta e non sulla sanzione, conteggiando i giorni trascorsi dalla data di scadenza del tributo alla data del pagamento compresa.

E’ NECESSARIO CONTATTARE GLI UFFICI DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER RICEVERE IL BOLLETTINO FRECCIA E L’IMPORTO CORRETTO DA VERSARE

 

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Normativa

Legge istitutiva dell'imposta provinciale e regolamento di esecuzione:

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Contatti

PER INFORMAZIONI SULL'IMPOSTA PROVINCIALE

 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA

NUMERO VERDE: 800 901305 (solo da telefono fisso)

DA CELLULARE: 0461 495511

Per informazioni sull'imposta provinciale: TASTO 3

Per informazioni sui pagamenti: TASTO 5

Per informazioni su PagoSemplice: TASTO 6

ORARIO NUMERO VERDE

LUN, MAR, MER 09.00 - 12.30

GIO 09.00 - 12.30 e 14.30 - 15.45

E-mail: impostadisoggiorno@trentinoriscossionispa.it

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PER INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ALLOGGI PER USO TURISTICO

 

UFFICIO RICETTIVITA' E PROFESSIONI TURISTICHE

Telefono: 0461 496523 / 0461 496545

E-mail: alloggituristici@provincia.tn.it

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FAQ

Gli alloggi turistici sono soggetti al pagamento dell'imposta provinciale?

Si, dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2018 , colui che ha presentato la comunicazione degli alloggi per uso turistico dovrà pagare annualmente l'imposta per ciascun posto letto e per ciascun anno solare.

Entro quando deve essere pagata l'imposta provinciale?

L'imposta provinciale deve essere pagata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Come pago l'imposta provinciale?

Con il bollettino freccia allegato all'avviso di pagamento che Trentino Riscossioni S.p.A. invia per posta ordinaria,  all'indirizzo di residenza di colui che ha presentato la comunicazione.

Cosa devo fare se non ricevo l'avviso di pagamento?

E' necessario contattare gli uffici di Trentino Riscossioni S.p.A. per procedere con il pagamento.

Cosa succede se effettuo il pagamento oltre la scadenza?

Il pagamento oltre la scadenza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.lgs n. 471/1997.

Prima della notifica di atti impositivi, può contattare Trentino Riscossioni S.p.A. per pagare con la sanzione ridotta (c.d. ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs n. 472/1997)

Ho effettuato la comunicazione al Comune ma, nel corso dell'anno, non riesco ad affittare l'appartamento di cui ho la disponibilità. Devo pagare l'imposta provinciale?

Si, il pagamento deve essere effettuato a prescindere dal reale utilizzo dell'alloggio offerto sul mercato delle locazioni turistiche.

E’ dovuta l’imposta provinciale da chi ha presentato la comunicazione degli alloggi per uso turistico relativa all’anno 2018?

Si, con scadenza di pagamento entro il 31/03/2019

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